Question:
Articolo 61
Author: Francesca SpagnoliAnswer:
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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