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From course:

Costituzione

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Question:

Articolo 61

Author: Francesca Spagnoli

Articolo 61



Answer:

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


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