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From course:

Costituzione

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Question:

Articolo 89

Author: Francesca Spagnoli

Articolo 89



Answer:

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo [cfr. artt. 76, 77 ] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


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