Question:
Articolo 89
Author: Francesca SpagnoliAnswer:
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo [cfr. artt. 76, 77 ] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
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